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A CHI SI APPLICA IL REGIME SPECIALE

Il regime speciale Iva è per gli agricoltori e per gli imprenditori ittici, si applica a tutti indistintamente, fatta salva la facoltà di esercitare l'opzione per il regime Iva normale.

Il regime in esame è applicabile se congiuntamente vi sono i seguenti elementi:

- Presupposto oggettivo: il regime è applicabile esclusivamente alle cessioni di prodotti agricoli ed ittici compresi nella tabella A, parte I allegata al D.p.r.633/72; vi rientra anche la commercializzazione di prodotti agricoli acquistati, da parte di imprese agricole, presso terzi, purché non sia prevalente rispetto alla commercializzazione di prodotti propri;

Il regime speciale si applica anche:
• alla manipolazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione diretta dei propri prodotti;
• alla manipolazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti acquisiti da terzi, a condizione che sia rispettato il principio della prevalenza, e cioè che l’ammontare di questi ultimi prodotti non sia superiore a quelli provenienti dal proprio fondo. 

- Presupposto soggettivo: sono ammessi a tale regime i produttori agricoli in senso stretto, cioè i soggetti che esercitano individualmente o in forma associata le attività agricole previste dall'art. 2135 c.c.  e quelli che esercitano attività di pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura di altri molluschi e crostacei, nonché di allevamento a prescindere dal volume d’affari realizzato nell’anno solare precedente; 

-   gli organismi agricoli di intervento, o altri soggetti per loro conto, che effettuano cessioni di prodotti in applicazione di regolamenti della Unione europea concernenti l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti stessi;

-  le cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; le associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente, che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, nonché gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori soci. 

Il regime speciale si applica, per i soggetti sopra elencati, solo relativamente alle cessioni di  prodotti agricoli ed ittici elencati nella Tabella A, Parte I allegata al D.P.R. n. 633/1972 a condizione  che il loro acquisto sia stato assoggettato ad Iva.

IN COSA CONSISTE IL REGIME SPECIALE IVA

Il regime prevede che l'Iva assolta sugli acquisti e sulle importazioni venga detratta non in modo analitico (cioè con riferimento all'imposta effettivamente addebitata dai fornitori o corrisposta in dogana) ma in modo forfetario, nella misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle cessioni di prodotti agricoli effettuate, di percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto ministeriale.
La detrazione forfetizzata non spetta:

- per le cessioni di prodotti il cui acquisto derivi da atto non assoggettato ad Iva se il conferente, il donante o il cedente applica il regime normale e ha quindi già detratto l'Iva sull'acquisto originario
- se la cessione ha ad oggetto prodotti non ricompresi nella Tabella A, parte I
- per le prestazioni di servizi

CONTRIBUTI E VERSAMENTO

Il calcolo del contributo mensile dovuto dai Pescatori Autonomi è effettuato sulla misura di retribuzione convenzionale mensile vigente, per l’anno in corso, per i lavoratori dipendenti della pesca.
Di conseguenza i Pescatori Autonomi anche se giuridicamente e fiscalmente sono imprenditori, oltre ad avere come parametro di riferimento per il calcolo della contribuzione non il reddito d’impresa prodotto, ma la retribuzione convenzionale del lavoro dipendente, godono del regime previdenziale del FPLD (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti).
Il versamento deve essere effettuato in rate mensili con scadenza giorno 16 di ogni mese tramite modello F24. Dal 1° gennaio 2007 i titolari di partita IVA hanno l'obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente per via telematica come previsto dalla L. 4/08/2006 n. 248 e dall'art. 1 del D.C.P.M. del 4/10/2006.
N.B. A favore dei lavoratori marittimi è stata, fin dal 2001, attuata una politica di salvaguardia dell’occupazione attraverso la previsione di uno sgravio contributivo, nella misura del 70% (art. 11 legge n. 388/2000 e successive proroghe). Rispetto ai pescatori autonomi c’è stato in un primo momento un dubbio di applicazione poi chiarito dall’Inps con circ. n. 76/2004 che ha confermato la decorrenza del diritto allo sgravio anche per questa categoria di lavoratori fin dal gennaio 2001. Pertanto si è creata, per coloro i quali avevano regolarmente assolto l’obbligo contributivo utilizzando i modelli F24 prestampati, relativamente agli anni 2001/2002/2003/2004, un’eccedenza di contribuzione versata rispetto a quanto dovuto.
L' eccedenza di contribuzione versata rispetto al  dovuto, derivante dall'applicazione dello sgravio suddetto, dà all’assicurato la possibilità di richiedere il rimborso, recandosi personalmente, o tramite delegato, presso la Sede Inps competente territorialmente.

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